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Wednesday, January 09, 2002

 
LA POTABILITA' DELL'ACQUA

ACQUE POTABILI
L’acqua di falda si suddivide in freatica e profonda. In particolare queste ultime sono quelle che presentano i migliori requisiti di potabilità, in quanto, prima di scaturire alla sorgente o prelevate da pozzi con pompaggio, hanno compiuto lunghi percorsi sotterranei attraversando strati di terreno che, esercitando un’azione filtrante, le depurano. Le acque freatiche, invece, sono meno pregiate, perché queste falde possono essere più facilmente raggiunte da infiltrazioni inquinanti.
In relazione al tipo di utilizzazione, le acque si dividono in potabili e industriali. Le acque potabili sono acque che devono soddisfare a ben precisi requisiti organolettici, batteriologici, fisici e chimici. Questi requisiti sono stati codificati in parametri ai fini della potabilità. La normativa che fissa questi parametri non è presente in tutti i paesi. I requisiti di composizione delle acque risultano alquanto eterogenei, essendo in stretta relazione con il tipo di industria che le impiega. Esistono comunque alcuni requisiti che si possono ritenere comuni a tutte le industrie, i più importanti dei quali sono la durezza (dannosa in quanto porta alla formazione di incrostazioni) e il potere corrosivo. L’uso industriale prevede che le acque siano richieste come refrigerante, come solvente, per il lavaggio degli impianti e per l’eliminazione delle scorie. Quest’utilizzo è nato con la rivoluzione industriale e da allora in poi è andato sempre aumentando.
Per arrivare ad una esatta valutazione della potabilità dell’acqua sono necessarie le seguenti ricerche:


a) Indagine idrogeologica sulla zona: è necessario indagare sulla struttura geologica e idrogeologica del bacino imbrifero allo scopo di stabilire il tipo di circolazione dell’acqua in esame;
b) Studio dei caratteri organolettici dell’acqua;
c) Studio dei caratteri fisici dell’acqua;
d) Studio dei caratteri batteriologici dell’acqua;


Il controllo sulla conformità delle acque ai requisiti richiesti dalla direttiva CEE 80/778 del 15/7/85 è affidato agli Stati membri. A questo scopo la direttiva contiene tre allegati.
Nel primo sono contemplati 72 parametri, suddivisi a loro volta in sei categorie:


 Organolettici
 Chimico-fisici
 Concernenti sostanze indesiderabili
 Riguardanti sostanze tossiche
 Microbiologici
 Concernenti la concentrazione minima richiesta per le acque sottoposte ad un trattamento di addolcimento.


Per alcuni parametri è previsto il “numero guida” (NG) a cui gli Stati membri possono ispirarsi per fissare gli standard nazionali; per altri, invece, la “concentrazione massima ammissibile” (CMA) e la “concentrazione minima richiesta” (CMR).
Nel secondo allegato vengono esposte le modalità e la frequenza delle analisi tipo a cui si devono uniformare gli Stati membri, per effetturae i controlli di loro competenza.
Nel terzo allegato vengono indicati i metodi analitici di riferimento.
In data 24 Maggio 1988 con il DPR n.236 sono state emanate le norme attuative della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art.15 della legge 16 Aprile 1987, n.183. In 22 articoli vengono stabiliti i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di tutelare la salute pubblica e migliorare le condizioni di vita e vengono introdotte le misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche (art.1). Nella stessa normativa viene precisato il significato di acque destinate al consumo umano (art.2):
“Per acque destinate al consumo si intendono tutte le acque, qualunque ne sia l’origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano fornite al consumo; ovvero utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano e che possano avere conseguenza per la salubrità del prodotto alimentare finale. Restano escluse dal campo di applicazione del presente decreto le acque minerali e termali”.
E’ questa la definizione più ampia di acqua potabile perché comprende tutte le diverse possibilità di utilizzazione dell’acqua ai fini commestibili o per scopi multipli.
Il DPR 236/88, oltre ad ampliare il concetto di acqua potabile in base al suo utilizzo, dà anche una definizione rigorosamente precisa di potabilità. Infatti, sono previsti oltre 60 parametri per classificar le acque da destinare al consumo umano. La maggior parte di questi parametri riguarda le caratteristiche fisiche. D’altra parte, mentre per il passato il rischio presentato dalle acque contaminate era prevalentemente, e a volte, esclusivamente di natura infettiva, oggi, con l’aumento delle fonti di inquinamento causato dall’evoluzione tecnologica e dalle mutate esigenze e condizioni di vita, si ha una notevole disseminazione ambientale di composti chimici, con relativa modificazione del tipo di inquinamento delle acque.
Nelle direttive di qualità per l’acqua pubblicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1985, è riportato che nelle acque in genere sono state rinvenute oltre 2000 sostanze chimiche diverse e che, nelle acque potabili, è stata rilevata la presenza di 750 di tali composti chimici, per la maggior parte di natura organica. Molti di questi composti favoriscono l’azione cancerogena o mutagena.
Pur se indispensabile alla vita, paradossalmente, l’acqua come del resto fa da sempre, insidia la salute umana.
Oggi però il rischio è notevolmente accentuato. Ai batteri, ai virus patogeni, si aggiungono, sempre con maggior frequenza e consistenza, i macro e micro inquinanti chimici, spesso del tutto nuovi e dei quali non sempre si conoscono gli effetti biologici a medio o a lungo termine. D’altra parte, l’ambiente idrico costituisce il recettore finale di tutto quanto viene eliminato nell’ambiente. Il ciclo perenne dell’acqua favorisce il diffondersi dei contaminanti. Inoltre, l’utilizzo dell’acqua da parte dell’uomo, che avviene in tutti i livelli del suo ciclo, comporta inevitabilmente che l’uomo entri prima o poi a contatto con l’acqua o con gli inquinanti che in essa si trovano.



Requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano

Nella normativa delle acque destinate al consumo umano (DPR 236/88) i requisiti di qualità vengono valutati sulla base dei tre seguenti valori.
I valori guida costituiscono obiettivi al cui raggiungimento deve tendere l’Ente che cura l’acqua potabile. Rappresentano, pertanto, un livello di sicurezza che dovrebbe essere mantenuto costantemente; la mancata uniformità implica la necessità di un intervento al fine di adeguarvisi.
La concentrazione massima ammissibile non può essere superata in alcun caso; infatti, essa rappresenta un livello di rischio a cui l’organismo non può essere sottoposto nemmeno per un breve periodo di tempo.
Per quanto riguarda le concentrazioni minime sono richieste per le acque sottoposte ad un trattamento di addolcimento. Infatti, il legislatore ha voluto evitare che venga utilizzata per il consumo umano un’acqua completamente addolcita. Un’acqua destinata al consumo umano deve contenere, infatti, una certa salinità che evita perturbamenti negli equilibri osmotici dell’apparato digerente e lo renda gradevole al gusto.
Il DPR 236/88 ha fissato, inoltre, nell’allegato 1, i valori guida (VG) e le concentrazioni massime ammissibili (CMA) dei 72 parametri raggruppati in 6 tabelle:


PARAMETRI ORGANOLETTICI (tab.A). Garantiscono la gradevolezza dell’acqua che non solo deve essere sana, cioè non pericolosa, ma, tenuto conto delle circostanze, deve essere anche il più gradevole possibile.


PARAMETRI CHIMICO-FISICI (tab.B). Caratterizzano l’acqua, consentono di conoscere le sue proprietà igieniche ed alimentari, nonché di verificare se adatta agli usi domestici. Inoltre, alcuni parametri forniscono utili indicazioni circa alcuni effetti indesiderabili che possono derivare da particolari tipi di acqua: eccessiva corrosione, depositi, disturbi gastrointestinali, etc....


PARAMETRI CONCERNENTI SOSTANZE INDESIDERABILI (tab.C). Mentre alcuni parametri in concentrazione eccessive possono solo alterare i caratteri organolettici dell’acqua o dare origine a inconvenienti senza però rappresentare un vero e proprio pericolo per la salute dei consumatori, altri parametri hanno rilevanza sul piano sanitario.


PARAMETRI CONCERNENTI SOSTANZE TOSSICHE (tab.D). Sono rappresentati da quelle sostanze chimiche che, pur presenti naturalmente nll’acqua, oltre una certa concentrazione, possono essere effettivamente pericolosi per la salute del consumatore.


PARAMETRI MICROBIOLOGICI(tab.E). Oltre ai parametri microbiologici classici, la cui presenza nell’acqua indica un inquinamento di origine fecale, è richiesta anche la ricerca delle colonie su agar che danno utili informazioni circa l’igienicità dll’acqua.






posted by Infermieri at 9:39 PM

 
MICROCLIMA


Il microclima é l’insieme dei componenti (es. temperatura, umidità, velocità dell’aria) che regolano le condizioni climatiche di un ambiente chiuso o semi-chiuso come ad esempio un ambiente di lavoro.
Le variazioni della temperatura oltre i normali limiti si ripercuotono con conseguenze più o meno gravi sulle capacità lavorative e, in condizioni estreme, a manifestazioni patologiche.
Il benessere termico si ha quando l'esigenze caloriche del corpo umano sono in equilibrio con l'ambiente, la temperatura ottimale è tra i 23° e 25° in estate e i 17° e i 20° in inverno. L'umidità deve essere contenuta nei limiti compresi tra il 30 ed il 70%.

Attualmente non esistono delle norme precise che prevedano dei limiti fissi, salvo che per alcune lavorazioni particolari. Diversi articoli di leggi e decreti danno comunque delle indicazioni riguardo le caratteristiche del microclima negli ambienti di lavoro.

art. 2087 Codice civile

Tutela delle condizioni di lavoro
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

art.10 LEGGE 19 ottobre 1970, n. 864
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (G.U. 28 novembre 1970, n. 302).

Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la temperatura più confortevole e più stabile possibile in relazione alle circostanze

Allegato I, punto 7.1 CEE direttiva Consiglio 30 novembre 1989, n. 89/654
relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (G.U. CEE 30 dicembre 1989, n. 393), recepita con D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (G.U. 12 novembre 1994, n. 265, suppl. ord.).

Temperatura dei locali

La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Allegato, punto 16.6.1 CEE direttiva Consiglio 3 dicembre 1992, n. 92/104
relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE (G.U. 25 febbraio 1993, n. 16, 2ª serie speciale).


Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

Nei luoghi di lavoro chiusi occorre provvedere affinchè, in relazione ai metodi di lavoro in uso ed all'entità delle sollecitazioni fisiche a carico dei lavoratori, questi ultimi dispongano di sufficiente aria fresca.

art. 7 comma 1 DPR 303/56

Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 6, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.



Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
…………

art. 9 DPR 303/56

Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 6, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Comma così modificato dall’art. 16, comma 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione (1).
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.


art. 11 DPR 303/56

Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 6, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626



Temperatura dei locali

1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperatura troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.




posted by Infermieri at 9:34 PM

 

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